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Sul piano del diritto positivo italiano, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654.

                                                                           


                                                          LEGGE n. 654 del 13 ottobre 1975

                                         Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione
                                di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.


                                           La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                                                                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                                                                           PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo
1966.

Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione,e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA
CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122.
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni. (1)

((3‐bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se
la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.
232)).


La L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che
"Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si
intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e
pregiudizio religioso".

Art. 4.
All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e
1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del
fondo speciale di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni
medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 1975
LEONE - MORO ‐ RUMOR ‐ GUI ‐REALE ‐ COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE



              CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
                                                                      

                                                                                       
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. ‐ I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.



                   CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
                                                                                           


                                                                                           PARTE PRIMA


Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite e' basato sui
principi della dignita' e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani,
e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia
congiuntamente sia separatamente in collaborazione con
l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto
universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione,
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per
dignita' e diritti e che ciascuno puo' valersi di tutti i diritti e
di tutte le liberta' che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione
di razza, colore od origine nazionale,
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed
hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni
discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo
e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo
accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e
che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed
ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV]
dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la
necessita' di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20
novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale)
asserisce solennemente la necessita' di eliminare rapidamente tutte
le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in
ogni parte del mondo, nonche' di assicurare la comprensione ed il
rispetto della dignita' della persona umana,
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorita' fondata sulla
distinzione tra le razze e' falsa scientificamente, condannabile
moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe
giustificare la discriminazione razziale, ne' in teoria ne' in
pratica,
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi
fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un
ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed e'
suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonche'
la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di
uno stesso Stato,
Convinti che l'esistenza di barriere razziali e' incompatibile con
gli ideali di ogni societa' umana,
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che
hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei
governi fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale, quali le
politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione,
Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida
eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di
discriminazione razziale nonche' a prevenire ed a combattere le
dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon
accordo tra le razze ed a costruire una comunita' internazionale
libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di
impiego e di professione adottata dall'Organizzazione internazionale
del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la
discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura,
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale nonche' di assicurare il piu'
rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.
1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione
razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o
di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni di parita', dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in
ogni altro settore della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni,
esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno
Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri
cittadini o dei non cittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere
interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli
Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalita',
alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali
disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una
particolare nazionalita'.
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare
convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o
di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro
il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure
di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure
non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per
speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta
che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

ARTICOLO 2.
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si
impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio,
una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione
razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o
pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di
individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche
attivita' e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si
uniformino a tale obbligo;
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere
ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi
individuo od organizzazione;
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per
rivedere le politiche governative nazionali e locali e per
modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione
regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o
perpetuarla ove esista;
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono,
vietare e por fine con tutti i mezzi piu' opportuni, provvedimenti
legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da
singoli individui, gruppi od organizzazioni;
e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le
organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli
altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze,
nonche' a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione
razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno,
adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale,
economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo
dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di
individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in
condizioni di parita', il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun
caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per
speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli
obiettivi che si erano prefissi.

ARTICOLO 3.
Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione
razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed
eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le
pratiche di tale natura.

ARTICOLO 4.
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni
organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla
superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo
colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di
giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di
discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente
misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale
discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale
scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5
della presente Convenzione, ed in particolare:
a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di
idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento
alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od
incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di
individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni
aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro
finanziamento;
b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le
attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita'
di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che
l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato punibile dalla legge la
partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita';
c) A non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne' alle
pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o
l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

ARTICOLO 5.
In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della
presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e
ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a
garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge
senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel
pieno godimento dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni
altro organo che amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello
Stato contro le violenze o le sevizie da Parte sia di funzionari
governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare
alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al
sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di
partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a
tutti i livelli, nonche' il diritto di accedere, a condizioni di
parita', alle cariche pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
i) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la
propria residenza all'interno dello Stato;
ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il
proprio, e di tornare nel proprio paese;
iii) Il diritto alla nazionalita';
iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del
proprio coniuge;
v) Il diritto alla proprieta' di qualsiasi individuo, sia in
quanto singolo sia in societa' con altri;
vi) Il diritto all'eredita';
vii) Il diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di
religione;
viii) il diritto alla liberta' di opinione e di espressione;
ix) Il diritto alla liberta' di riunione e di pacifica
associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro,
a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla
disoccupazione, ad un salario uguale a parita' di lavoro uguale, ad
una remunerazione equa e soddisfacente;
ii) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a
sindacati;
iii) Il diritto all'alloggio;
iv) Il diritto alla sanita', alle cure mediche, alla previdenza
sociale ed ai servizi sociali;
v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parita' alle
attivita' culturali.
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad
uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti,
i caffe', gli spettacoli ed i parchi.

ARTICOLO 6.
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla
propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi
davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato
competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che,
contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti
individuali e le liberta' fondamentali nonche' il diritto di chiedere
a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione
per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di
una tale discriminazione.

ARTICOLO 7.
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci
misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione,
della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi
che portano alla discriminazione razziale e a favorire la
comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi
razziali ed etnici, nonche' a promuovere gli scopi ed i principi
dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e
della presente Convenzione.


                                                                                             SECONDA PARTE.

ARTICOLO 8.
1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della
discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Comitato")
composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la
loro imparzialita', che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i
loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto
di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle
varie forme di civilta' nonche' dei piu' importanti sistemi
giuridici;
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla
lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato
contraente puo' designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avra' luogo sei mesi dopo la data di entrata
in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della
data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per
invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due
mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico
di tutti i candidati cosi' designati, con l'indicazione degli Stati
contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati
contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione
degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la
Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove
il quorum e' formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono
eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior
numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti
degli Stati contraenti presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della
prima elezione avra' termine dopo due anni; subito dopo la prima
elezione, il nome di questi nove membri sara' sorteggiato dal
Presidente del Comitato.
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui
esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del
Comitato nominera' un altro esperto tra i propri concittadini, con
riserva dell'approvazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui
assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli
Stati contraenti.

ARTICOLO 9.
1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perche' venga
esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere
legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono
state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente
Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in
vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per cio' che lo
riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il
Comitato ne fara' richiesta. Il Comitato puo' chiedere agli Stati
contraenti delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del
Segretario generale, un rapporto sulle proprie attivita' e puo' dare
suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai
rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti.
Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente,
ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono
portate a conoscenza dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 10.
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. II Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due
anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato e' fornito dal Segretario
generale delle Nazioni unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 11.
1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato
contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione,
puo' richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il
Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente
interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto
la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle
dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove
occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre
rimedio alla situazione.
2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del
ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato
destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di
entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante
qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che
l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al
Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonche' all'altro
Stato interessato.
3. Il Comitato non puo' occuparsi di una questione che gli e'
sottoposta in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo che
dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione
sono stati utilizzati o esperti conformemente ai principi
generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non
viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini
ragionevoli.
4. Il Comitato puo' rivolgersi direttamente agli Stati contraenti
per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla
questione che gli viene sottoposta.
5. Allorche', in applicazione del presente articolo, il Comitato
esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto
di nominare un rappresentante che partecipera', senza diritto di
voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

ARTICOLO 12.
1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le
informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una
Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la
Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno
membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime
consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri
buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di
giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul
rispetto della presente Convenzione;
b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad
un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione
entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non
hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia
vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed
eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi
non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella
controversia, ne' cittadini di uno Stato che non sia parte della
presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio
regolamento interno.
4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la
Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo
conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della
presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a disposizione
della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti
comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono
ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia,
sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sara' autorizzato, ove occorra, a
rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima
ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella
controversia in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a
disposizione della Commissione, e la Commissione puo' chiedere agli
Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al
riguardo.

ARTICOLO 13.
1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la
Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un
rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto
relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che
ritiene piu' opportune per giungere ad una amichevole risoluzione
della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della
Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti
Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di
tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel
rapporto della Commissione.
3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della
Commissione nonche' le dichiarazioni degli Stati parti interessati
agli altri Stati parti della Convenzione.

ARTICOLO 14.
1. Ogni Stato contraente puo' dichiarare in ogni momento di
riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare
comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la
propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una
violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei
diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non puo'
ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non
abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al
paragrafo 1 del presente articolo puo' istituire o designare, nel
quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che
avra' la competenza di esaminare le petizioni provenienti da
individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto
Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno
qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che
abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformita' del paragrafo 1 del
presente articolo, nonche' il nome di ogni organismo istituito o
designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono
depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia
agli altri Stati contraenti. La dichiarazione puo' essere ritirata in
qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario
generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle
comunicazioni delle quali il Comitato e' gia' investito.
4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2
del presente articolo dovra' tenere un registro delle petizioni e
copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno
presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali,
restando inteso che il contenuto delle dette copie non verra' reso
pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere
soddisfazione dall'Organismo istituito o designato conformemente al
paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in
merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi
comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato
contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle
disposizioni della Convenzione, ma l'identita' dell'individuo o dei
gruppi di individui interessati non dovra' essere rivelata senza il
consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di
individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per
iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a
chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure
eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte
le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e
dall'autore della petizione. Il Comitato esaminera' le comunicazioni
provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi
accertato che quest'ultimo ha gia' esaurito tutti i ricorsi interni
disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le
procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali
raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della
petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di
tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni
e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente
ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al
presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della
Convenzione sono legati da dichiarazioni false in conformita' del
paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 15.
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della
Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai
popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV)
dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, in
data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non
limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da
altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni
unite o dalle sue istituzioni specializzate.
2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo I
dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle
petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni
unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i
principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il
proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni
ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli
abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi
e di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514
(XV) della Assemblea generale, e che riguardino questioni previste
dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono
investiti.
b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di
ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti
direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione
che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al
comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle
raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un
riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' i pareri e le
raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati
rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti
gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e
relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente
articolo.

ARTICOLO 16.
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da
adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza
vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di
definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di
discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni
specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni,
ne' vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per
la definizione di una controversia, in base agli accordi
internazionali generali o particolari che li legano.


                                                                                                     TERZA PARTE


ARTICOLO 17.
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di ogni Stato
membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una
qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte
dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di
ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica e gli strumenti
di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 18.
1. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni
Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

ARTICOLO 19.
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di
adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o che vi
aderira' dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o
di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni
dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del
proprio strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO 20.
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati che sono o possono
divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che
saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni
Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informera' il
Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla
data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in
questione.
2. Non sara' autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con
l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni
altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del
funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione.
Una riserva verra' considerata come rientrante nella categoria di cui
sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione
sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante
notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avra'
effetto alla data del suo ricevimento.

ARTICOLO 21.
Ogni Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione
mediante notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data
in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

ARTICOLO 22.
Ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti in merito
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione,
che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure
espressamente previste dalla detta Convenzione, sara' portata, a
richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla
Corte internazionale di giustizia perche' essa decida in merito, a
meno che le parti in controversia non convengano di definire la
questione altrimenti.

ARTICOLO 23.
1. Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda
di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
decidera' sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale
richiesta.

ARTICOLO 24.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
informera' tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17
della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli
strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli
articoli 17 e 18;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrera' in
vigore in base all'articolo 19;
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base
agli articoli 14, 20 e 23;
d) delle denuncie notificate in base all'articolo 21.

ARTICOLO 25.
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo,
francese e russo fanno egualmente fede, sara' depositata negli
archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
fara' avere una copia della presente Convenzione certificata conforme
a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie
citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che e' stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                          << BACK TO BLOG 

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